Supplemento di pensione, come funziona chi ne ha diritto e come fare domanda

I supplementi di pensione .Esistono dei pensionati che possono richiedere la somma aggiuntiva sull’assegno previdenziale, ma questo può avvenire soltanto dopo aver inviato la domanda all’Inps e con determinati requisiti: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Sono ancora tanti coloro che, specialmente tra i lavoratori autonomi, continuano dopo la pensione a lavorare come dipendenti o autonomi e a versare, per questo motivo, i contributi all’INPS.

In questa ipotesi la contribuzione che si è aggiunta a quella già utilizzata per la pensione non va persa ed è utile per liquidare un supplemento rispetto alla pensione già in pagamento.

Questa integrazione viene determinata con lo stesso criterio utilizzato per il calcolo della pensione. Per le pensioni calcolate con il sistema retributivo il conteggio si fa in base agli stipendi/redditi percepiti e al numero di settimane di versamento maturate successivamente alla decorrenza della pensione.

Per chi è andato in pensione con il calcolo contributivo o misto, si considera l’importo complessivo dei contributi versati. L’importo maturato per effetto di un supplemento si somma alla pensione e ne costituisce parte integrante. Per le pensioni integrate al trattamento minimo spesso l’incremento porta un vero beneficio solo se con i nuovi contributi l’importo della pensione “adeguata” (quella base) supera l’importo dello stesso trattamento minimo.

Il supplemento, che va chiesto con una apposita domanda, decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, a condizione che a tale data risultino maturati i requisiti richiesti dalla legge.

Se si prosegue a versare altri contributi dopo la decorrenza del primo supplemento, si ha diritto ad ulteriori supplementi. Le regole per la decorrenza dei supplementi di pensione sono disciplinate in modo diverso a seconda della contribuzione utilizzata e della pensione sulla quale devono essere liquidati.

Eccole in breve.

I contributi versati o accreditati nell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.
E’ però possibile per l’interessato richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile;

se è contribuzione versata o accreditata nelle Gestioni dei lavoratori autonomi
I contributi versati o accreditati nelle Gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) per periodi anteriori o successivi alla decorrenza della pensione liquidata nell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti danno diritto alla liquidazione di un supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.
Anche in questo caso, ferma restando la condizione del compimento dell’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia è possibile chiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento, sia esso il primo che uno dei successivi, dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

Supplementi sulle pensioni liquidate nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
I contributi versati o accreditati dopo il pensionamento sia nelle gestioni dei lavoratori autonomi sia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti danno diritto alla liquidazione un supplemento di pensione, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

È data facoltà all’interessato di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. In questo caso è richiesta la condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Qualora il supplemento con cadenza biennale sia stato già liquidato, per contributi a carico dell’AGO o per contributi a carico di una delle Gestioni dei lavoratori autonomi, non può più essere richiesto con cadenza biennale, neanche per contribuzione a carico di una diversa Gestione: l’interessato, quindi, dovrà attendere il decorso del normale periodo di cinque anni.

Supplementi da liquidare nel sistema contributivo

Per la liquidazione di supplementi su pensioni dell’A.G.O. o delle Gestioni dei lavoratori autonomi da liquidare nel sistema contributivo, per individuare l’età pensionabile, valgono le regole in tema di età pensionabile introdotte dalla Riforma Fornero.

Supplementi su pensioni liquidate nella Gestione separata

Il supplemento di pensione è attribuito, a domanda, all’iscritto alla Gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione stessa. Esso può essere richiesto, solo per la prima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento. Nella Gestione separata non è richiesto, per la liquidazione dei supplementi, il compimento dell’età pensionabile.
I titolari di pensione a carico della Gestione separata – in mancanza di una disposizione di legge che lo consenta – non possono richiedere la liquidazione di supplementi di pensione per contribuzione versata nell’A.g.o. e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Pensione di vecchiaia. È quella che matura il lavoratore iscritto a un fondo pensionistico (per esempio, l’Inps), quando raggiunge l’età pensionabile stabilita dalla legge. Nel caso dei lavoratori dipendenti, l’età è 66 anni e 3 mesi per gli uomini e 63 anni e 9 mesi per le donne (64 e 9 mesi per le lavoratrici autonome). L’età verrà progressivamente innalzata nei prossimi anni. Pensione anticipata (o di anzianità). Dal 2012 la pensione di anzianità che, al di là dell’età del lavoratore, prevedeva la possibilità di andare in pensione con 35 anni di contributi, è stata cancellata e sostituita dalla cosiddetta “pensione anticipata”. Per usufruirne occorrono 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi di contributi per le donne. Il requisito si innalzerà di anno in anno. Sistema contributivo. È applicato ai lavoratori che hanno versato i contributi solo a partire dal primo gennaio 1996. Con questo sistema la pensione viene calcolata in base ai contributi effettivamente versati dal lavoratore negli anni lavorativi. Con il vecchio sistema, quello chiamato “retributivo”, la pensione veniva invece calcolata in base all’importo delle ultime retribuzioni.