Rc auto, stop alla sospensione dell’assicurazione: tutte le novità

Una recente sentenza della Corte di giustizia europea sull’obbligo di assicurazione rc auto, cioè l’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sarà senz’altro fonte di dubbi e polemiche. Si potrebbe sostenere che, in base a tale sentenza, da ora in poi sarebbe obbligatorio assicurare un veicolo anche se questo non circola sulla strada. La questione è ancora più complicata, vediamo perché.

Arrivano brutte notizie per i motociclisti e gli automobilisti di tutta Europa.  Chi ha subito il maggior colpo sono forse proprio per i motociclisti. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, infatti, si è pronunciata in merito a uno specifico caso dichiarando che se un veicolo risulta immatricolato ed è idoneo alla circolazione stradale, esso deve necessariamente essere assicurato. Si tratta di una svolta se non epocale sicuramente molto importante in un campo delicato (soprattutto per le tasche dei consumatori) come quello delle polizze RC moto.

La decisione è arrivata in seguito alla sentenza “Juliana”: in Portogallo, un uomo alla guida di un’auto priva di assicurazione ha provocato un incidente in cui hanno perso la vita in tre, lui compreso.

La Corte ha dato l’obbligo a tutti gli stati membri di mettere in atto, nelle loro norme interne, l’obbligo di assicurare i veicoli, indipendentemente dall’uso che ne può derivare o da l’intenzione di circolare o meno: basta che l’auto sia immatricolata e funzioni.

“A questo punto tutti i proprietari di autovetture o motocicli dovranno fare molta attenzione a lasciare, anche se per periodi di tempo limitati, i propri veicoli privi di copertura assicurativa (seppure tenuti all’interno di un garage, di un’autorimessa o di un cortile privato)” spiega l’avvocato Marco Rodolfi, del Comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile.

Se questa auto venisse coinvolta in un incidente, infatti, “il Fondo di Garanzia avrebbe ora il diritto di rivalersi per i danni pagati ai terzi danneggiati nei confronti del proprietario” anche se l’auto gli fosse stata rubata, “in quanto non ha adempiuto all’obbligo di stipulare una polizza per la responsabilità civile verso terzi” continua Rodolfi.

RC Auto false, ecco come distinguerle

Anche se, già da tempo è stato introdotto il contrassegno elettronico, le grandi truffe verso i cittadini trame le polizze RC Auto false accadono giornalmente.

Grazie a proposte pubblicitarie con trucchetti che ingannano il nostro cervello e non, moltissimi cittadini italiani sono state vittime delle polizze auto a prezzi vantaggiosissimi, mettendo a rischio non solo il loro portafoglio, ma cosa più grave il ritiro immediato della patente, il fermo dell’auto e molte che arrivano fino a €3400.

Le polizze che lasciano perplessità e per questo sono sotto accusa sono le cose dette a breve durata, che ogni cittadino la voglia del risparmio. Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, l’ultimo periodo ha scoperchiato moltissimi siti web irregolari dall’inizio del 2013 fino ad oggi, verificando il metodo puntuale dei truffatori che più o meno rimane sempre uguale, come preoccupante aumento del perfezionismo.

Sono in aumento i casi di polizze r.c.auto temporanee false, proposte on line da siti
irregolari.

Questi siti offrono polizze r.c. auto di breve durata (da pochi giorni ad alcuni mesi), proponendole come vantaggiose per chi usa l’automobile solo per brevi periodi di tempo o
per chi deve ritirare il veicolo e farlo immatricolare. Usano nomi di imprese di
assicurazione inesistenti o sfruttano impropriamente nomi di imprese regolari o di
intermediari regolarmente iscritti.

Attratti dalle prospettive di risparmio, si rischia di cadere nella rete, perdendo soldi ed
esponendosi al rischio di guidare senza copertura, di vedersi sequestrare il veicolo o
ritirare la patente o di essere esposti a richieste in caso di sinistro.
Alcuni tra i più recenti casi scoperti da IVASS riguardano i siti:
assitempo.it
contibroker.it
assicurazionibrevi.it
studiobovio.com
assipuntodrive.com
galloassicurazioni.com
Per questi casi, IVASS ha già sporto denuncia alla Polizia Postale.

Possibili segnali di allarme sono:

1) assenza sul sito web dei dati identificativi dell’intermediario assicurativo, e cioè del soggetto autorizzato dalla legge a distribuire polizze di assicurazione. Sul sito devono essere presenti l’indirizzo della sede, recapiti telefonici e postali, compresa la PEC, il numero e la data di iscrizione al RUI (il Registro tenuto dall’IVASS degli intermediari assicurativi e riassicurativi con sede o residenza in Italia), l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.

Per gli intermediari UE iscritti nell’Elenco annesso deve essere indicata anche l’eventuale
sede secondaria e il possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia, con
indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine. Poiché i dati
possono essere presenti, ma falsi, è bene controllare la corrispondenza dei dati
sul RUI o sull’Elenco annesso.

2) Presenza del sito nell’Elenco dei siti web irregolari pubblicato dall’IVASS;
3) Assenza sul sito del nome dell’impresa assicurativa che emette la polizza;
4) Nome di un’impresa di assicurazione che non compare nell’Elenco delle
imprese italiane né nell’Elenco delle imprese estere ammesse ad operare nella
r.c.auto. Fai molta attenzione perché un semplice errore, anche minimo o
apparentemente casuale, potrebbe nascondere un imbroglio!
Se hai dubbi contatta in ogni caso l’impresa assicurativa (non utilizzando i recapiti
presenti sul sito, ma cercandoli altrove) per avere conferma della regolarità
dell’operazione proposta.
Per qualsiasi necessità di assistenza puoi anche rivolgerti al Contact Center IVASS,
numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14.30.

COME FUNZIONA UN’ASSICURAZIONE

Quale che sia l’evento da coprire, la caratteristica principale dell’assicurazione è da sempre la mutualità, ovvero l’operazione di trasferimento di un rischio individuale su una collettività attraverso la ripartizione dello stesso rischio tra più soggetti.

È qui che interviene l’impresa di assicurazione. Le conseguenze dannose degli eventi, infatti, vengono trasferite dal singolo all’impresa in cambio di un corrispettivo, il premio, di entità molto inferiore al costo che, da solo, il singolo dovrebbe sopportare se si verificasse uno di tali eventi.

Le imprese assicurative svolgono pertanto un’attività cruciale all’interno del sistema economico: coprendo una grande varietà di rischi, con l’offerta di diversi tipi di contratti, contribuiscono a ridurre l’incertezza connessa all’attività umana, con importanti riflessi di carattere economico e sociale.

L’attività delle compagnie di assicurazione si caratterizza per:

– la distribuzione di un rischio individuale sulla collettività (ad esempio, nelle polizze che coprono il rischio di incendio la compagnia riesce a risarcire il danno subito da una singola abitazione grazie all’insieme dei premi raccolti da più assicurati);

– lo sfasamento temporale tra il momento dell’incasso dei premi e l’erogazione delle prestazioni (ad esempio, nel caso di un’assicurazione sulla vita, la compagnia raccoglie i premi in via anticipata e paga un capitale o una rendita solo in un tempo successivo, cioè alla scadenza della polizza o al verificarsi dell’evento stabilito dal contratto; oppure, nel caso di un’assicurazione di responsabilità civile, l’impresa si impegna, dietro pagamento del premio, a risarcire un danno che nel futuro l’assicurato potrebbe arrecare ad altri).

Ciò rende disponibili subito notevoli somme di denaro di cui l’impresa avrà bisogno solo in un tempo successivo. L’impiego di queste somme, sottoposto al controllo dell’IVASS, è destinato alla costituzione delle cosiddette attività a copertura delle riserve tecniche, che forniranno alla compagnia le risorse necessarie per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e dei danneggiati.

In altre parole, le compagnie raccolgono i premi dagli assicurati, li accantonano in bilancio per costituire la provvista necessaria (riserve tecniche) per pagare, al verificarsi del sinistro, le prestazioni dovute agli assicurati, ai beneficiari o, più in generale, agli aventi diritto. In questo modo contribuiscono a ridurre l’incertezza dell’attività umana, con benefici per l’economia.

CHE COS’È UNA POLIZZA ASSICURATIVA

Dal latino pollicitatio, ossia promessa, è il documento che attesta la stipulazione di un contratto assicurativo.

La polizza contiene tutte le condizioni che regolano il contratto: sia quelle generali e speciali, che vengono predisposte dalle imprese in modo standard e uniforme per tutti i prodotti di uno stesso tipo, sia quelle particolari, relative al singolo contratto da stipulare.Ma vediamo quali sono i soggetti che intervengono nel contratto.

I soggetti del contratto assicurativo

Il contraente. È colui che sottoscrive la polizza e assume l’obbligo di pagare il premio. Non è detto, però, che il contraente sia anche l’assicurato.
L’assicurato. È la persona il cui interesse è protetto dalla garanzia prevista dal contratto. Nei contratti vita la figura del contraente e dell’assicurato generalmente coincidono, ad eccezione del caso (molto raro) in cui il contraente ottiene l’autorizzazione formale da un terzo a stipulare il contratto sulla sua vita.

Il beneficiario. In certi tipi di contratto, per esempio quelli sulla vita, è prevista anche la figura del beneficiario, ossia di colui che viene designato dal contraente a percepire le somme maturate dal contratto alla scadenza della polizza o alla sua morte.

Il terzo danneggiato. In generale, nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento dei danni viene garantito dall’impresa dell’assicurato responsabile. Nel caso della rc. auto è la persona che ha subìto danni in occasione di un incidente della strada provocato dal conducente di un veicolo cui è attribuita totalmente o parzialmente la responsabilità del sinistro.

1. Un marito (contraente) stipula un contratto “caso morte” sulla propria vita (ed è quindi anche l’assicurato) e attribuisce alla propria moglie (beneficiaria) il diritto esclusivo, in caso di suo decesso, di percepire un capitale o una rendita.

2. Un marito (contraente/assicurato) stipula un contratto “caso vita” (ossia matura il diritto alla prestazione assicurativa solo se ad una determinata scadenza è ancora in vita) e percepisce alla scadenza (come beneficiario) il capitale o la rendita dovuta dall’impresa.

3. Un marito (contraente/assicurato) stipula un contratto di tipo misto (che contempla sia il caso morte che il caso vita) indicando, in caso di proprio decesso, come beneficiaria la moglie (in mancanza di designazione espressa beneficiari saranno gli eredi legittimi) e, in caso contrario (se rimarrà in vita), beneficerà egli stesso del capitale o della rendita che l’impresa è tenuta a corrispondere.

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IL PREMIO ASSICURATIVO

Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia di assicurazione. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.

Il premio può essere pagato tramite assegno di conto corrente, assegno circolare, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronici, bancari o postali, intestando sempre la somma all’impresa assicuratrice o al suo intermediario. I mezzi di pagamento del premio sono riportati nelle condizioni del contratto.

Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante per il pagamento dei premi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita, mentre per i contratti di assicurazione contro i danni è possibile pagare in contanti entro il limite di 750 euro.

Un’ulteriore eccezione è prevista per la r.c. auto per la quale è ammesso il pagamento in contanti, con le limitazioni di legge.

Naturalmente, se il pagamento del premio avviene tramite contanti, bisogna prestare la massima attenzione e pretendere sempre il rilascio della ricevuta (quietanza) firmata.
I premi possono essere:
> unici, ossia pagati in un’unica soluzione all’inizio del contratto;
> periodici, quelli pagati ad intervalli di tempo, per durate prefissate;
> unici ricorrenti, previsti per le sole polizze vita, che sono di ammontare variabile, a discrezione del contraente.
Alcuni esempi:
• per le polizze di durata annuale (come quelle re. auto) il contraente paga un premio unico per l’annualità di copertura, eventualmente frazionandolo;
• per le polizze di durata poliennale (come quelle malattia) il contraente, a fronte di un contratto triennale, paga premi periodici (normalmente uno l’anno), eventualmente frazionandoli;
• per le polizze vita, tenuto conto delle finalità di risparmio/previdenziali, il contraente (se il contratto lo prevede) ha la libertà di aggiungere al premio iniziale, a sua discrezione, versamenti ulteriori e variabili nell’ammontare.
II premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato), ossia pagato anche con rate semestrali o trimestrali, a seconda di quanto previsto dalle norme tariffarie dell’impresa; in questo caso viene applicato il costo aggiuntivo di frazionamento (gli interessi).

I CONTRATTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI

La polizza può essere individuale o collettiva. Nella polizza individuale, la garanzia dell’indennizzo, ad esempio in caso di infortunio, è riferita ad una singola persona o al più alla sua famiglia.

Nella polizza collettiva, invece, la garanzia riguarda una persona in quanto parte di un gruppo omogeneo; ad esempio: una polizza stipulata dal datore di lavoro per tutti i suoi dipendenti, oppure una polizza stipulata per i membri di un’associazione professionale.
Ogni prodotto assicurativo, individuale o collettivo, è corredato di un Fascicolo informativo.

L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

In Italia, come negli altri Paesi europei, la copertura della responsabilità civile auto (cosiddetta r.c. auto) è obbligatoria per legge. Questo vuol dire che nessun veicolo può circolare o sostare nelle strade se non è coperto da assicurazione. La legge italiana prevede, inoltre, che le imprese non possano rifiutarsi di fornire la garanzia (è il cosiddetto “obbligo a contrarre” a carico delle due parti contrattuali).

La circolazione stradale è potenzialmente pericolosa, potendo causare danni alle cose o alle persone: indipendentemente dalla perizia di chi guida, circolare su un veicolo a motore può comportare il rischio di incorrere in un incidente. Condizioni meteorologiche difficili, traffico intenso, automobilisti distratti, guasti, movimenti di pedoni non sempre prevedibili: tutti questi elementi possono mettere a rischio il conducente di un veicolo e le persone o le cose che lo circondano.

La polizza r.c. auto è un contratto assicurativo che tutela il proprietario di un veicolo dai rischi che derivano dalla circolazione stradale: con la polizza attiva, il risarcimento dei danni non sarà a suo carico. In assenza di copertura assicurativa, invece, il proprietario del veicolo è direttamente responsabile dei danni causati durante la circolazione e deve farsi carico del rischio del risarcimento, cui dovrà far fronte con il proprio patrimonio.
Stipulando il contratto rc. auto e pagandone il premio, il proprietario trasferisce il rischio di perdite patrimoniali alla compagnia di assicurazione che si farà carico dei danni eventualmente causati a terzi.

La presenza di una copertura assicurativa garantisce anche chi subisce il sinistro (il danneggiato), che sa di essere risarcito anche in caso di danni molto rilevanti, impossibili da sostenere per un comune cittadino.

L’impresa, per far fronte al proprio impegno, attinge dalle riserve tecniche che ha costituito investendo, nel tempo, i premi raccolti da tutti i propri assicurati.
L’obbligo a contrarre – di cui si è detto – prevede che, a fronte del dovere dei cittadini di assicurare ogni veicolo a motore circolante, le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo r.c. auto, dopo aver stabilito condizioni di polizza e tariffe e averle rese pubbliche nei loro siti internet e presso le agenzie, hanno l’obbligo di fornire tale garanzia, senza eccezioni, a chiunque la richieda e intenda pagarne il premio.

LE GARANZIE ACCESSORIE

Le imprese non possono in alcun modo condizionare il rilascio della polizza r.c. auto alla sottoscrizione da parte del contraente di qualunque altro contratto, tranne che nel caso di polizza con clausola di “franchigia a recupero garantito”. Vedremo di cosa si tratta nel paragrafo “Come valutare una polizza rc. auto”.

L’assicurato invece può decidere di aggiungere alla r.c. auto altre garanzie (cosiddette accessorie) che non sono obbligatorie ma ampliano la tutela del proprietario del veicolo estendendola a tutta una serie di altri eventi: furto, incendio, atti vandalici, altri danni al proprio veicolo e infortuni al conducente.

Con la garanzia furto, l’automobilista si assicura un risarcimento nel caso in cui il veicolo o parti di esso siano rubati. La garanzia copre anche i danni derivanti dal solo tentativo di furto (se previsto dal contratto) o anche dalla sottrazione di radio, stereo o navigatore, se parti integranti del veicolo. Non copre, invece, il furto di oggetti trasportati, sempre che non sia stabilito diversamente dal contratto.

Alla polizza furto di solito è abbinata la garanzia incendio che prevede un risarcimento per i danni provocati al veicolo da un incendio causato da fattori esterni, come un fulmine o dipendente da fattori interni al veicolo, come un corto circuito o il surriscaldamento del motore. Anche per la polizza incendio, la copertura riguarda il veicolo e non i beni presenti nell’abitacolo, sempre che non sia stabilito diversamente dal contratto.
Il premio da corrispondere per le polizze furto e incendio è proporzionale al valore commerciale del veicolo assicurato.

Il risarcimento, infatti, è calcolato in base al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro. Poiché il valore del veicolo è soggetto all’usura del tempo, ogni anno, al momento del rinnovo del contratto, il premio deve tener conto del valore aggiornato del veicolo.
Con la garanzia assistenza l’automobilista ha diritto, qualora si trovi in una situazione di difficoltà per il verificarsi di un evento fortuito (ad esempio, un guasto o un incidente a seguito dei quali il veicolo non è in condizioni di circolare o in caso di malore), ad un aiuto immediato, tecnico o sanitario, nei limiti territoriali o di costo stabiliti dal contratto.
Se l’automobilista desidera invece una copertura per qualsiasi danno subito dal proprio veicolo, anche quando egli stesso ne è responsabile – come ad esempio in un’accidentale uscita di strada o in caso di urto contro un albero o contro un muro – deve stipulare una polizza Kasko.

La cosiddetta Minikasko, infine, dà diritto al rimborso dei danni alla propria auto solo in caso di incidente con un altro veicolo identificato (ossia un veicolo di cui si conosca targa e proprietario). E bene ricordare che per tutte le garanzie accessorie il limite massimo di indennizzo deve essere concordato con la compagnia; non esiste, infatti, un massimale minimo imposto dalla legge come per la r.c. auto. Inoltre, spesso, queste polizze prevedono franchigie o scoperti cui è bene prestare attenzione. Analizzeremo tutti questi elementi nel paragrafo “Come valutare una polizza r.c. auto”.

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO R.C. AUTO

Il contraente della polizza r.c. auto può essere persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato. È infatti possibile stipulare una polizza rc. auto a proprio nome (in qualità di contraente) anche se il veicolo è di proprietà di altri.

Solitamente il contratto si conclude mediante la sottoscrizione della polizza, che viene rilasciata al contraente insieme ad altri documenti assicurativi: il certificato di polizza e il contrassegno.

Il contrassegno e il certificato vengono emessi dalla compagnia solo a seguito del pagamento del premio e sono documenti indispensabili per la circolazione poiché provano l’esistenza della copertura assicurativa. Il primo – che riporta la denominazione dell’impresa che lo ha rilasciato, il numero di targa del veicolo o del numero di telaio e la data di scadenza del periodo per il quale è stato pagato il premio – deve essere esposto in modo ben visibile dall’esterno del veicolo al massimo entro 5 giorni dal pagamento del premio o della rata. Ha anche lo scopo di agevolare i terzi danneggiati nell’identificare l’impresa di assicurazione di chi ha causato un incidente.

Il secondo deve essere conservato ed esibito a richiesta delle Forze dell’ordine.
Durante questi 5 giorni l’assicurato è tenuto a esporre sul veicolo – e a esibire su richiesta delle Forze dell’ordine – la dichiarazione sostitutiva del contrassegno, che la compagnia deve tempestivamente inviargli per via telematica o telefax. In alternativa, durante i 5 giorni, la copertura assicurativa può essere provata con una quietanza di pagamento rilasciata dall’impresa o con il bollettino di conto corrente postale prestampato
attestante l’avvenuto pagamento del premio.

Alla conclusione del contratto r.c. auto l’impresa è tenuta a consegnare anche il modello per la richiesta di risarcimento del danno e il modulo di denuncia (cosiddetto modulo blu di constatazione amichevole di incidente). Vedremo quando e come utilizzarli nel paragrafo “Cosa fare in caso di incidente”.

Il contraente che fornisce informazioni errate o inesatte in sede di stipula del contratto può incorrere in conseguenze negative, anche gravi, in caso di incidente.
Nel caso di contratto a distanza, prima della stipulazione, l’impresa fornisce l’informativa precontrattuale prevista per tutti i tipi di contratti e le seguenti informazioni:
> le principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto;
> il premio totale, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte;
> qualsiasi costo specifico aggiuntivo relativo all’utilizzo della tecnica a distanza.
Nei contratti conclusi a distanza, inoltre, il contraente è titolare di un “diritto al ripensamento” che gli consente di recedere entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni di polizza e le informazioni precontrattuali, se successiva.

DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO R.C. AUTO

Durata e modalità di rinnovo della polizza r.c. auto dipendono dal tipo di contratto che è stato sottoscritto.

L’assicurato ha a disposizione varie opzioni.
Quando si assicura un’auto per la prima volta, la copertura, che generalmente dura un anno, scatta dalla mezzanotte del giorno in cui è stato pagato il premio; fino a quel momento la copertura non è attiva e non sono possibili risarcimenti in caso di sinistro. Divenuta efficace, la polizza copre tutti i sinistri che avvengono sino al giorno della scadenza (indicata nel certificato di assicurazione) ma anche nei 15 giorni successivi, ossia nel cosiddetto “periodo di tolleranza”.
Molte polizze assicurative, diverse dalla r.c. auto, prevedono il tacito rinnovo. Ciò significa che, alla scadenza, il contratto è prorogato automaticamente per un altro anno, salvo che il contraente o l’impresa non abbiano dato esplicita disdetta nei termini previsti.

Ma cos’è il superbollo?

Si tratta in realtà di una so- vrattassa che fa lievitare in modo considerevole l’importo base dell’imposta per le vetture con più di 185 Kilowatt (ovvero 251,5 cavalli). Per ogni kilowatt che supera tale soglia si incorre in un aumento di 20 euro sul bollo. Tuttavia è prevista una riduzione graduale con l’invecchiamento del veicolo: 12 euro, 6 euro e 3 euro, rispettivamente allo scadere dei 5, 10 e 15 anni di età dall’immatricolazione, mentre nessun importo si deve al compimento del 20° anno.

“È necessario eliminare il superbollo”, commenta il massimo esponente dell’ACI, “perché non deve essere penalizzato un comparto su cui l’Italia ha delle eccellenze come Ferrari, Maserati e Lamborghini. Infatti, questa misura non ha portato i risultati attesi dal Governo, ma anzi ha avuto un gettito inferiore alle attese”. I numeri dicono che lo Stato ha incassato appena un terzo del previsto: la stima dell’esecutivo era di circa 168 milioni di euro l’anno mentre i reali introiti sono stati di 60 milioni di euro. Questa disparità è dà attribuire al fatto che il superbollo ha allontanato gli acquirenti dalle auto più performanti, la cui esportazione è cresciuta del 115%.

Sticchi Damiani ribadisce anche la necessità di abolire la normale imposta sulle auto ultraventennali, ripristinata dal Governo a partire dal 2015. “Bisogna riordinare il bollo per le vetture ultraventennali veramente storiche”, spiega il presidente,“che ogni anno aumentano di circa mille unità. Vanno tutelate solo queste,

esentandole dal pagamento del bollo auto anche perché tutte le altre circolanti ogni giorno sono inquinanti, poco sicure e dannose per l’ambiente”.

Per la tassa di proprietà è invece bene ricordare che si prescrive dopo tre anni. A stabilirlo è stata una recente sentenza della Cassazione che fa cadere il precedente periodo che lo quantificava in 10 anni. Dunque va considerata illegittima una cartella di pagamento notificata dopo questo termine, con i 36 mesi che sono calcolati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento dell’imposta fa riferimento. Ad esempio, per il bollo non versato nel 2014, la prescrizione scatta il 31 dicembre del 2017, rendendo impugnabili dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale le notifiche recapitate dopo quest’ultima data. Tuttavia, il mancato ricorso entro sessanta giorni rende la cartella esecutiva.[/read]