Bonus bolletta o Bonus Energia e gas, grandi risparmi ma pochi lo usano

Il bonus sociale per la luce e per il gas (e da quest’anno anche per l’acqua) permette a chi ha un Isee entro certi limiti di ricevere determinati sconti in bolletta, anche in base al nucleo di familiari a carico. Per chi ne ha diritto, la domanda va presentata presso il Comune di residenza o gli enti designati, corredata di tutta la documentazione relativa: ecco come fare.

Il 2018, ve lo avevamo raccontato, si è aperto con una brutta notizia sul fronte delle bollette, con gli aumenti per luce e gas a partire da gennaio. Parliamo di un incremento del +5,3% per le forniture elettriche e del +5% per quelle gas per la famiglia tipo. Lo prevede l’aggiornamento delle condizioni economiche comunicate dall’Autorità per l’energia: l’Authority del settore spiega che per l’elettricità è stato decisivo l’incremento dei prezzi all’ingrosso e dei costi per adeguatezza e sicurezza, mentre per il gas arriva il previsto effetto invernale.

L’aumento delle bollette stabilito dall’Autorità per l’Energia equivale a una “stangata” di 79 euro a famiglia. Lo afferma l’Unione Nazionale Consumatori, secondo cui una famiglia tipo dovrà pagare dal primo gennaio 2018 al primo gennaio 2019 circa 28 euro in più per la luce e 51 euro in più per il gas.

CHE COS’E’ IL BONUS SULLA BOLLETTA ELETTRICA? E’ uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia con la collaborazione dei Comuni , per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica.

Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

CHI HA DIRITTO AL BONUS ELETTRICO

Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW per un numero di familiari con la stessa residenza fino a 4, o fino a 4,5 Kw, per un numero di
familiari con la stessa residenza superiore a 4, e:

• appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro;
• appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro
• presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita. in questo
caso senza limitazioni di residenza o potenza impegnata.

QUANTO SI RISPARMIA

Negli anni sono cambiate le soglie di reddito e i requisiti per ottenere questo beneficio. Quest’anno, per ottenere il bonus elettrico e quello per il gas occorre presentare un Isee non superiore a 8.107,5 euro. Questa soglia sale in caso di nuclei familiari con più di tre figli a carico e l’Isee non deve superare i 20.000 euro.

Lo sconto in bolletta sul bonus sociale è variabile. Nel dettaglio, il bonus luce è di 125 euro l’anno (per nuclei familiari di 1-2 componenti), sale a 153 euro l’anno per nuclei più grandi (3-4) e arriva a 184 euro per famiglie con più di quattro componenti.

E’ previsto anche il bonus per disagio fisico se nel nucleo vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto a utilizzare apparecchiature elettriche per il mantenimento in vita. In questo caso, l’ammontare dipende dal tipo di strumentazione usata.

Il bonus sul gas permette un risparmio che va da un minimo di 34 euro l’anno fino ad arrivare a 273 euro. L’ammontare dipende dal tipo di utilizzo del gas, dal numero di componenti del nucleo familiare e dalla zona climatica.

LE NUOVE INIZIATIVE

Per incentivare questo tipo di bonus, che ancora non è decollato, arriva una nuova iniziativa. L’idea è di AGSM, multiutility per produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e servizi di smart city, e le ACLI provinciali di Verona. E’ la prima volta che un operatore propone un’iniziativa sul bonus sociale in bolletta. L’obiettivo è di chiarire come funziona e facilitarne l’accesso.

Il progetto prevede la pubblicazione di un vademecum informativo e l’istituzione di un punto dedicato negli uffici AGSM Energia di Verona che fornirà indicazioni sui documenti da produrre per realizzare la pratica ISEE (propedeutica alla richiesta del bonus) e permetterà di fissare l’appuntamento con un consulente CAF ACLI più vicino alla propria residenza una volta raccolta la documentazione necessaria. Per ora l’iniziativa è circoscritta all’area del veronese ma potrebbe uscire in futuro da questo perimetro e diventare nazionale. Per avere accesso a questo tipo di servizio è inoltre stato pensato un servizio telefonico da contattare (800 552866).

Che cos’è e come richiedere il Bonus sociale

Anche se pochi lo sanno, da diversi anni è possibile per chi ha un basso reddito, accedere al bonus sociale per elettricità e gas per ottenere una riduzione sulle bollette. E’ uno strumento a disposizione dei consumatori che andrebbe potenziato e che pochi conoscono: secondo i nostri dati, ogni anno vi accede un numero di famiglie inferiore rispetto a quelli che ne avrebbero diritto.

Cos’è il Bonus sociale

E’ uno sconto sulla bolletta (che copre da quest’anno il 30% della spesa media al lordo delle imposte), introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica e il gas alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose. Infatti il bonus è previsto per situazioni di “disagio economico” (per famiglie con reddito ISEE non superiore a 8.107,5 euro o per famiglie numerose con più di 3 figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro) e per “gravi condizioni di salute” (disagio fisico dovuto a casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l’energia elettrica indispensabili per il mantenimento in vita).

Si tratta di una iniziativa importante per consentire che l’accesso all’energia sia davvero un diritto per tutti i cittadini, prima ancora che un’attività economica. Lo sconto del bonus serve infatti a combattere la povertà energetica, consentendo alle famiglie in condizione di disagio e alle famiglie numerose un risparmio sulla bolletta elettrica e del gas che resta anche in caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (per esempio se si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero).

Come presentare la domanda

La domanda per ricevere il bonus sociale energia deve essere presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando i moduli dedicati. Il bonus sociale energia dura dodici mesi, al termine dei quali occorre presentare una richiesta di rinnovo (in prossimità della scadenza, il sistema invia un’apposita comunicazione per ricordare la data utile per il rinnovo a tutti i clienti che ricevono il bonus).

Una volta che i moduli sono stati presentati, si può controllare la propria pratica on-line (consultare www.bonusenergia.anci.it ) e una volta che la domanda è stata accettata, l’importo del bonus viene direttamente scontato un po’ alla volta nelle bollette di tutto l’anno. E’ importante ricordare che il valore del bonus viene aggiornato ogni anno dall’Autorità e dipende dall’andamento del prezzo dell’energia e dal numero di componenti della famiglia.

Si tratta di un’opportunità troppo spesso trascurata, ma alla quale (in tempi di aumenti dei costi dell’energia) andrebbe prestata la giusta attenzione.

In cosa consiste

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

■ la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento

■ il miglioramento termico deN’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)

■ l’installazione di pannelli solari

■ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera:

■ delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro

■ di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Inoltre, la detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.

Questi dispositivi devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto e indicare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, oltre che mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.

La misura della detrazione

Le percentuali di detrazione variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali.

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle

seguenti misure:

■ 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013

■ 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 per interventi sulle singole unità immobiliari

■ 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio

■ 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro deN’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio

■ 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).

Dal 1° gennaio 2018 (dal 1° gennaio 2021 per le riqualificazioni degli edifici condominiali) l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta (55, 65, 70, 75%) occorre far riferimento:

■ alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali

■ alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

Il presupposto principale per usufruire della detrazione

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.

Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari).

Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.

Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera).

Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento.

Chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

■ le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

■ i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)

■ le associazioni tra professionisti

■ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Per il 2016, la possibilità di usufruire delle detrazioni spetta anche agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Dal 2017 al 2021, tali istituti possono usufruire, invece, solo delle maggiori detrazioni del 70 e 75%.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

■ i titolari di un diritto reale sull’immobile

■ i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali

■ gli inquilini

■ coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la

realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali

all’attività d’impresa:

■ il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)

■ il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E del 28 luglio 2016).

Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

Le maggiori detrazioni per i condomini

La legge di bilancio 2017 ha previsto detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica.

In particolare, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nelle seguenti misure:

■ 70%, se gli interventi riguardano l’involucro deN’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio

■ 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Queste maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Possono essere usufruite anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti a edilizia residenziale pubblica.

Le condizioni richieste dalla norma per usufruire delle maggiori detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati attraverso l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, riportata nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico che detta le linee guida nazionali per la certificazione energetica. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su queste attestazioni.

L’attestazione non veritiera, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, comporta la decadenza dal beneficio.

La cessione del credito per gli interventi su edifici condominiali

LE REGOLE PER LA CESSIONE DEL CREDITO RELATIVO ALLE SPESE DEL 2016

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per la riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area’ (incapienti) possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.

I contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni).

Con provvedimento del 22 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le

modalità di cessione del credito, disponendo che:

■ la situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d’imposta 2015

■ il credito cedibile è pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condomino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, e riguarda le spese sostenute nell’anno 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti

■ la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell’assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio.

Il condominio deve comunicare questa volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati

■ il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione teoricamente spettante al condomino e, quindi, il fornitore potrà utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica.

In particolare, il credito è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017 e mediante il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell’anno può essere riportata nei periodi d’imposta successivi ma non può essere chiesta a rimborso.

Inoltre, per verificare la correttezza della cessione della detrazione da parte del condomino e della fruizione del credito da parte dei fornitori, è previsto che:

■ il condominio paghi, entro il 31 dicembre 2016, le spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, mediante l’apposito bonifico bancario o postale

■ il condominio comunichi telematicamente all’Agenzia delle Entrate una serie di dati, attraverso l’amministratore o, se non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condomino incaricato.

I dati da comunicare sono

– il totale della spesa sostenuta nel 2016

– l’elenco dei bonifici effettuati

– il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito

– l’importo del credito ceduto da ciascun condomino

– il codice fiscale dei fornitori cui il credito è stato ceduto e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

La comunicazione va fatta, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2017.

II condominio è inoltre tenuto ad informare i fornitori dell’avvenuto invio della comunicazione.

ATTENZIONE

Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al condomino, il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione.

Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore, il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

LA CESSIONE DEL CREDITO PER LE SPESE EFFETTUATE DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2021 DAI SOGGETTI “INCAPIENTI”

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, i condòmini che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta “no tax area’ (incapienti) possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.

Si considerano “incapienti” i contribuenti che hanno un’imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti.

In sostanza, sono incapienti i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui hanno sostenuto le spese si trovavano nelle condizioni indicate:

• nell’articolo 11 comma 2 del Tuir, cioè i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze

• nell’art. 13 comma 1 lett. a) del Tuir, cioè i lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro

• nell’art. 13 comma 5 lett. a) del Tuir, cioè i contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da un’impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” (indicati nell’art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i del Tuir, ad eccezione di quelli derivanti dagli assegni periodici), di importo non superiore a 4.800 euro.

La cessione può essere disposta in favore:

■ dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi

■ di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)

■ di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.

LA CESSIONE DEL CREDITO, DERIVANTE DALLE MAGGIORI DETRAZIONI DEL 70 E 75%, DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAGLI “INCAPIENTI”

Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle detrazioni più elevate del 70 e del 75%, i beneficiari, diversi dai soggetti incapienti, possono scegliere di cedere il credito:

■ ai fornitori che hanno effettuato gli interventi

■ ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).

Non possono cederlo, invece, a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

LE REGOLE PER LA CESSIONE DEI CREDITI RELATIVI A SPESE EFFETTUATE DAL 2017 AL 2021

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, che sostituisce il precedente provvedimento dell’8 giugno 2017, sono state definite le modalità di cessione dei crediti, da parte dei soggetti incapienti e degli altri beneficiari, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

IL CREDITO CEDIBILE

Per i soggetti incapienti, il credito d’imposta cedibile corrisponde:

1. alla detrazione del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici

2. alla detrazione del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso

3. alla detrazione del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015).

Tutti gli altri soggetti, diversi dagli incapienti, possono invece cedere solo il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni indicate nei punti 2 e 3 (detrazione del 70 e del 75%).

Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.