Funghi porcini di origine sconosciuta: ritiro immediato da noto supermercato

Funghi sconosciuti nella confezione: ritirati porcini secchi venduti da Lidldi Biagio Chiariello Sul sito del ministero della Salute è stato pubblicato il ritiro dal mercato da parte di Lidl dei Funghi porcini secchi speciali Baresa per la “presenza di funghi di origine sconosciuta non dichiarati in etichetta”.

Ci sono funghi di origine sconosciuta e non dichiarati in etichetta all’interno della confezione di funghi porcini secchi speciali “Baresa” venduti dai supermercati Lidl Italia srl di Arcole (VR). Per questo il ministero della Salute ha disposto il richiamo delle buste da 30 grammi commercializzate da Lidl e prodotti dalla Linea Azzurra di Verderio, in provincia di Lecco, del gruppo Manzoni.

Il provvedimento è stato disposto dalla stessa azienda produttrice e poi confermato sul sito del dicastero nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”. Il lotto di produzione è il Tmc 30/03/2019, da cui si evince anche la data di scadenza. Dunque, i consumatori che avessero acquistato i funghi, devono riportarli al punto vendita per il rimborso.

Il richiamo nello specifico:

Nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è stato commercializzato: LIDL Italia srl. 

Arcole (Verona) – Lotto di produzione: TMC 30/03/2019 – Marchio di identificazione dello stabilimento del produttore: Linea Azzurra srl – Sede dello stabilimento: Via Piave, 85 Verderio (Lecco) – Data di scadenza o termini di conservazione: TMC 30/03/2019 – Descrizione peso/volume unità di vendita: 30 gr.

LA RINTRACCIABILITA… CHE COS’E’?

La rintracciabilità dei prodotti alimentari consiste nella possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento o di una sostanza destinata a far parte di un alimento attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. …

A COSA SERVE? A individuare tutti i fornitori delle materie prime e tutti i destinatari dei prodotti finiti (esclusa l’identificazione del consumatore finale) e eventualmente ad attivare procedure di ritiro/richiamo dal mercato di prodotti che non rispondono ai requisiti di sicurezza previsti. I sistemi e le procedure di rintracciabilità devono fra l’altro consentire di: 1) individuare i fornitori diretti di materie prime (ad esempio un imprenditore agricolo, un centro di raccolta, un altro commerciante, un importatore, ecc.): la cosiddetta

RINTRACCIABILITA’ “A MONTE”; 2) individuare le imprese alle quali sono stati forniti i propri prodotti: la cosiddetta

RINTRACCIABILITA’ “A VALLE”; 3) identificare, mediante adeguata etichettatura, gli alimenti e/o i mangimi che sono o saranno posti sul mercato; 4) mettere a disposizione delle Aziende USL territorialmente competenti ai controlli ufficiali la documentazione e le informazioni di cui ai punti precedenti. …

QUALI ATTIVITA’ INTERESSA? Tutte le imprese alimentari (dalla produzione fino alla distribuzione), ovvero ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività inerenti ai prodotti alimentari:

PRODUZIONE – PREPARAZIONE – TRASFORMAZIONE – FABBRICAZIONE – CONFEZIONAMENTO – DEPOSITO – TRASPORTO – DISTRIBUZIONE – MANIPOLAZIONE – VENDITA – FORNITURA – SOMMINISTRAZIONE QUALE DOCUMENTAZIONE MINIMA DEVE ESSERE DISPONIBILE? Gli operatori devono fornire, a prescindere dai sistemi utilizzati (es. criteri di archiviazione delle fatture commerciali, strumenti elettronici, codici a barre, ecc.), le seguenti informazioni, per dimostrare da chi hanno ricevuto un alimento o un mangime: a) nominativo del fornitore (es. sede sociale, stabilimento di provenienza dell’alimento, ecc.); b) natura dei beni ricevuti (es. denominazione, presentazione, ecc.); c) indicazioni ai fini dell’individuazione del prodotto (es. partita, lotto, consegna, ecc.) d) eventuali altre informazioni previste da norme specifiche. Gli operatori devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese cui hanno fornito i propri prodotti: a) tutti i clienti (es. ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, indirizzo Email, ecc.) b) tutte le forniture/cliente; c) modalità e mezzo di distribuzione. Ai fini di una gestione ottimale di eventuali problemi legati alla sicurezza dei prodotti, è raccomandabile lo schedario delle informazioni riferite ai clienti abituali quali ad esempio: a) Nome e Ragione Sociale, indirizzo e sede legale della impresa e/o dello stabilimento del cliente; b) Numero di telefono; numero di fax e indirizzo E-mail; c) L’individuazione e la disponibilità di un responsabile della fornitura che abbia sufficiente potere decisionale per collaborare con le Autorità competenti in caso di urgente ritiro di un prodotto Per i trasportatori è raccomandabile che il fornitore abbia una lista dei trasportatori abituali che sono utilizzati, comprendente le seguenti informazioni: a) Nome e Ragione Sociale, indirizzo e sede legale della impresa del trasportatore; b) Numero di telefono; Numero di fax; Indirizzo E-mail. Nell’ambito delle procedure di autocontrollo aziendale (metodo H.A.C.C.P.), è opportuno che gli operatori del settore alimentare provvedano periodicamente alla revisione periodica del sistema di rintracciabilità.

“RITIRO” E “RICHIAMO” DI UN PRODOTTO Il RITIRO è la misura volta ad impedire la distribuzione e l’offerta al consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare. Per RICHIAMO si intende invece la misura di ritiro del prodotto rivolta anche al consumatore finale, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. Nel caso in cui l’operatore alimentare ritenga che il prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti, e questo non sia più sotto il suo immediato controllo, deve: 1) identificare il prodotto e l’ambito di commercializzazione (nazionale, comunitario, ecc.); 2) provvedere all’immediato ritiro del prodotto dal mercato; 3) informare immediatamente l’Azienda USL territorialmente competente delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto e delle motivazioni che hanno determinato tale evenienza; 4) informare l’anello a monte, nel caso in cui abbia motivi di ritenere che la non conformità scaturisca da un prodotto da lui fornito; 5) informare il consumatore, in maniera efficace, accurata e tempestiva dei motivi che hanno reso necessario il ritiro dal mercato del prodotto e, nel caso in cui sia arrivato o si ritenga che sia arrivato al consumatore, provvedere a richiamare il prodotto. Il ritiro o il richiamo di un determinato alimento o lotto di prodotto per ragioni commerciali o comunque diverse da quelle relative ai requisiti di sicurezza degli alimenti non comporta l’obbligo di comunicazione all’Azienda USL competente per territorio e può essere gestito direttamente dall’azienda, all’interno del proprio sistema di qualità. Responsabile della procedura di richiamo o di ritiro è l’operatore del settore alimentare.

SANZIONI Sono stabilite dal Decreto Legislativo 5 Aprile 2006, n° 190: Mancata attivazione di sistemi e procedure per assicurare la rintracciabilità: da Euro 750 a Euro 4.500 Mancato avvio delle procedure per il ritiro dal mercato: da Euro 3.000 a Euro 18.000; Mancata informazione all’Autorità Competente pur avendo avviato la procedura di ritiro: da Euro 500 a Euro 3.000; Mancata fornitura all’autorità competente delle informazioni e collaborazione richieste: da Euro 2.000 a Euro 12.000 Nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione dell’attività da un minimo di 10 a un massimo di 20 giorni lavorativi.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI Regolamento n° 178/2002/CE Provvedimento Conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni, Rep. N° 2334 del 28/7/2005 (Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi ai fini di Sanità Pubblica) Decreto Legislativo n° 190 del 05/4/2006