Detrazioni fiscali per mutui e spese sanitarie nella legge di Bilancio 2019, a rischio alcune agevolazioni

Nonostante il discusso aumento del deficit, sembrerebbe che i conti della prossima legge di bilancio non siano ancora in ordine e l’esecutivo starebbe per questo valutando nuove misure finalizzate a reperire le risorse mancanti.

In particolare, tra le detrazioni fiscali che potrebbero essere ridotte figurano quelle relative agli interessi sul mutuo per la prima casa, alle spese sanitarie, veterinarie e infine a quelle universitarie. Per quanto riguarda l’entità del taglio, al momento non ci sono numeri certi ma sembrerebbe che almeno per quanto riguarda gli interessi dei mutui, la detrazione potrebbe scendere dal 19% al 17%.

Nel caso in cui il taglio alle detrazioni dovesse diventare realtà, i suoi effetti si vedrebbero a partire dal 2020, quando verranno presentate le dichiarazioni dei redditi relative al 2019, ovvero il primo anno in cui le detrazioni potrebbero essere calcolate in base ad eventuali nuove norme.

La detrazione degli interessi passivi sul mutuo potrebbe essere una delle agevolazioni fiscali sacrificate dal Governo e che dal 2019 rischia l’abolizione.

Adesso si può ascrivere tutti i redditi e le spese detraibili e deducibili. Nella direzione di rete di contribuenti possono modificare il primo modulo 730. L’agenzia delle entrate in merito alle spese sostenute per l’acquisto di abitazioni, interessi passivi, gli oneri accessori compresi le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui, adesso hanno diritto a una detrazione dell’imposta lorda nella misura 19%.

Questa detrazione è fattibile su un importo massimo di € 4000, per ciascun intestatario ma solamente nel caso di contratti stipulati prima del 1993, mentre gli altri casi, viene colato complessivamente.

  • Per i mutui stipulati dal 1993 le detrazioni sono riconosciute solo in relazione all’acquisto dell’abitazione principale. Per quelli stipulati nel solo 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. Dal 1° gennaio 2008 (per la dichiarazione da presentare nel 2009) l’importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è di € 4.000,00 (così elevato dalla legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 202). In precedenza il limite era di € 3.615,20. In caso di contitolarità del mutuo o di più contratti, il limite si riferisce all’ammontare complessivo. • Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992 le detrazioni spettano per l’acquisto di una propria abitazione anche diversa da quella principale. L’importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è di € 3.615,20 per ciascun intestatario, se si tratta di abitazione principale, e di € 2.065,83, per ciascun intestatario, se si tratta di altra propria abitazione. • Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991 le detrazioni spettano anche per l’acquisto di immobile non abitativo con un limite di spesa di € 2.065,83 per ciascun intestatario.

CONDIZIONI RELATIVE AL MUTUO

• il finanziamento dell’acquisto deve derivare da un mutuo ipotecario, di cui all’art. 1813 del codice civile, con esclusione di qualsiasi altra forma di prestito. Pertanto non sono ammessi finanziamenti quali cambiali, apertura di credito in c/o corrente, anche se garantiti da ipoteca, cessione di stipendio, ed altri. Il contratto di mutuo deve essere espressamente finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale ed alle sue pertinenze. Tale condizione deve risultare o dal contratto di mutuo o dal contratto di acquisto o da altra documentazione rilasciata dalla banca. La Risoluzione del 22 dicembre 2006, n. 147, ha precisato che nel caso in cui la banca non sia in grado di attestare che il mutuo è finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale, il contribuente interessato può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, effettuata ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000, con assunzione di responsabilità civile e penale, in cui potrà dichiarare che il mutuo è stato contratto al fine di acquistare l’abitazione principale. Non da diritto alle detrazioni il mutuo ipotecario contratto autonomamente per l’acquisto di sole pertinenze; • è necessario che il mutuo sia garantito da un’ipoteca immobiliare. Non è richiesto che l’immobile ipotecato sia lo stesso da acquistare, potendo ben essere altro immobile appartenente anche ad un soggetto diverso dall’acquirente. • il soggetto che eroga il mutuo deve essere residente in Italia o in un paese aderente all’Unione Europea, o altrimenti deve avere una stabile organizzazione in Italia.

SE SI STIPULA UN NUOVO MUTUO

La circolare n. 34/E/2008, al punto 7.2, nel recepire quanto già chiarito nella Risoluzione n. 390/2007, ha confermato una nuova chiave di lettura dell’articolo 15, comma 1, lettera b) del Nuovo Tuir. Mentre prima, se si stipulava un mutuo nuovo in sostituzione del primo per un importo superiore alla quota residua del mutuo vecchio, eventualmente maggiorata dell’importo derivante da clausole di indicizzazione, si perdeva il diritto alla detrazioni di tutti gli interessi, adesso le detrazioni continuano ad essere riconosciute nei limiti del mutuo estinto. Nei documenti di prassi sopra indicati viene affermato che in caso di estinzione anticipata e successiva stipulazione di un contratto nuovo, per un importo superiore al capitale residuo del mutuo precedente, è possibile detrarre gli interessi pagati sul secondo mutuo in proporzione alla quota di capitale che residua dal primo contratto. Ciò vuol dire che se l’importo residuo del vecchio mutuo era, ad esempio, di € 90.000 e l’importo del nuovo finanziamento è di € 100.000, è possibile detrarre il 90% degli interessi del mutuo nuovo, fermo restando, ovviamente, l’osservanza di tutte le altre condizioni. Si rammenta in particolare che l’immobile dato in garanzia deve rimanere lo stesso, mentre la banca con la quale si stipula il mutuo nuovo può anche essere diversa da quella del mutuo originario (circolare n. 95/E/2000, al punto 1.2.2).

Per calcolare in che misura percentuale (X) sono detraibili gli interessi passivi del secondo mutuo, la menzionata Risoluzione indica la seguente formula: X = 100 x residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri correlati/importo del secondo mutuo La formula applicata all’esempio sopra indicato porta al seguente risultato: X = (100 x 90.000) / 100.000 = 90%. L’esempio è stato fatto con gli importi di 90.000 e 100.000 solo per rendere con maggiore evidenza il calcolo della percentuale, senza considerare i limiti della detrazione di cui, nella realtà, bisogna tenere conto. Applicando la formula sopra indicata all’esempio riportato è possibile verificare che l’ammontare delle detrazioni riconosciute sugli interessi passivi del secondo mutuo è esattamente uguale a quello delle detrazioni del mutuo estinto. Infatti supponendo che il tasso d’interesse applicato dalla banca sia del 5%, abbiamo il risultato che segue: 90.000 X 5% = 4.500 100.000 X 5% = 5.000 X 90% = 4.500 In sostanza chi contrae un nuovo mutuo più vantaggioso in sostituzione di quello precedente per un ammontare superiore a quest’ultimo, fermo restando le condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR, continua a godere della detraibilità degli interessi nella stessa misura di prima, anche se corrisponde maggiori interessi a fronte di un maggior capitale ricevuto. I criteri sopra esposti, avendo valore interpretativo, trovano applicazione anche per il passato.