Visita fiscale: In quali casi si ha diritto all’esonero?

Sono un dipendente statale, affetto da numerose gravi patologie, e scrivo per avere delle delucidazioni in merito all’applicazione concreta di quanto previsto nel Messaggio n. 4752 del 13 luglio 2015, con il quale l’INPS, ha istituito il codice di esclusione “E” dalle visite mediche di controllo richieste d’ufficio. Vorrei sapere se tale esenzione vale solo per i lavoratori privati oppure anche per i lavoratori statali e se l’amministrazione è comunque tenuta a chiedere la visita fiscale di controllo.

La possibilità di essere esonerati dall’obbligo di reperibilità durante gli orari della visita fiscale, in presenza di specifiche cause e motivazioni, era già stata prevista per i dipendenti pubblici con il DPCM n. 206/2009.

Sono esclusi i dipendenti pubblici per i quali l’assenza sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze;

– patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

– infortuni sul lavoro;

– malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;

– i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

In base all’alt. 25 del Dlgs 151/2015 e al DM 11/1/2016, la possibilità è stata estesa anche ai lavoratori subordinati del settore privato; rimangono esclusi i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps.

La normativa, però, fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero, senza dettagliare le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da parte di una vasta platea di medici, potrebbero essere suscettibili di diverse interpretazioni.

L’Inps, con l’approvazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha elaborato apposite linee guida, allegate alla Circolare n. 95 del 07/06/2016, al fine di orientare correttamente e univocamente i medici che redigono i certificati e devono apporre la valorizzazione dei campi (codice “E”) riferiti a “terapie salvavita”/”invalidità” per ottenere l’esonero.

È bene sottolineare che l’esonero dall’obbligo di reperibilità alla visita fiscale, non esclude la possibilità per l’Inps di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica.

Si ricorda, infine, che il datore di lavoro non potrà richiedere visite di controllo domiciliare ma avrà comunque la possibilità di segnalare -via Pec- all’Inps, eventi per i quali ravvisi la necessità di effettuare una verifica.

Visita fiscale e legge 104: esonero solo in un caso

Queste casistiche comprendono, ad esempio, malattie a rischio di vita, gravidanze complicate, infortuni sul luogo di lavoro.

Anche per tutti coloro che beneficiano della cosiddetta Legge 104 è previsto l’esonero dalla visita fiscale. E’ bene ricordare che questa può essere effettuata in qualsiasi giorno della settimana, anche nei festivi, e già a partire dal primo giorno di malattia. Le fasce orarie in cui il lavoratore deve essere reperibile variano, però, in base al settore in cui si lavora. In caso di possibile visita fiscale, l’esonero è previsto in un solo caso Per chi ha la Legge 104, per la visita fiscale l’esonero è previsto solamente in un caso, ovvero laddove la patologia per la quale il lavoratore si assenta dal lavoro sia collegata ai motivi di invalidità che hanno dato diritto a beneficiare di detta legge.

Esempi 1) Cerchiamo di chiarire meglio il concetto con due esempi. Un lavoratore con la Legge 104 legata a motivi cardiaci si assenta dal luogo di lavoro per riscontrate problematiche al cuore. Questo lavoratore è completamente esonerato dall’obbligo di reperibilità per la visita fiscale.

2) Se, invece, lo stesso lavoratore (beneficiario, quindi, della Legge 104 per problemi di cuore) si assenta dal lavoro per un’altra malattia (come può essere, ad esempio, un’influenza) egli non è esonerato e potrà, quindi, essere suscettibile di controllo medico fiscale. E’ importantissimo che questa regola sia rispettata e conosciuta, in quanto sono molti i lavoratori che credono di essere esonerati semplicemente perché in possesso della Legge 104 per sè stessi o per un familiare vicino.

Laddove l’esonero non sussista, la sanzione può essere molto pesante per il lavoratore che potrebbe perdere l’indennità per i giorni di malattia. Soffermiamoci un attimo su questa legge. La Legge 104/92 è fatta a piena difesa dei diversamente abili, uomini e donne che presentano delle menomazioni a livello fisico o psichico tali da rendere il soggetto svantaggiato all’interno della società e anche dell’ambiente lavorativo. Chi beneficia della Legge 104 ha diritto a tre giorni di permesso ogni mese per le cure relative alla propria persona o a quelle di familiari. In questo caso la legge è applicabile per parenti o affini fino al terzo grado di parentela. Tutte le documentazioni vanno presentate all’ASL di competenza che, previo visita medica pluridisciplinare, valuterà caso per caso.