Bloccati dopo incidente fra due Tir, Ikea gli offre i letti a 200 persone

Dopo bruttissimo incidente stradale molte persone hanno rischiato di rimanere tante ore Fermi e le loro auto. Una grande azienda come Ikea a deciso di fare un gesto di solidarietà ed aprire i cancelli ed ospitare oltre 200 automobilisti mettendo gli a disposizione tutti i letti presenti negozio.E’ accaduto nell’Essex, si legge sul ‘Mail online’. Il generoso gesto della multinazionale svedese è stato elogiato sui social e le foto dei viaggiatori hanno fatto il giro del web.

Fergal Parkinson, ex corrispondente della Bbc, ha ringraziato il negozio di Thurrock per aver permesso alle persone, tra cui la moglie e la figlia, di trascorrere del tempo nelle loro camere da letto. Nell’incidente tra due tir, avvenuto alle 14.35 sulla M25, nessuno sarebbe rimasto ferito gravemente ma l’autostrada è rimasta bloccata per molte ore: la circolazione è ripresa normalmente solo alle 5.45 della mattina.

Nell’incidente, avvenuto qualche giorno fa poco prima delle 15.00, sarebbero rimasti coinvolti due mezzi pesanti, dallo scontro nessuno è rimasto ferito, ma la Motorway M25, chiamata anche London orbital, è rimasta bloccata fino alle prime ore del giorno successivo. Solo alle 5.45, dopo il lavoro intenso delle forze dell’ordine, il traffico ha cominciato a scorrere fino alla normalità.

Il principio di solidarietà è posto dalla Costituzione “tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico”. Insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, esso è solennemente riconosciuto e garantito dalla Carta costituzionale (art. 2 Cost.) quale “base della convivenza sociale”. Con pari accenti le attività di solidarietà e promozione umana, prima fra tutte quella del volontariato, sono intese quale “paradigma dell’azione sociale”, o anche quale “schema generale di azione nella vita di relazione”, oppure, infine, quale “modello fondamentale dell’azione positiva e responsabile dell’individuo”. Si tratta di un riconoscimento senza pari e per nulla scontato. Esso rappresenta l’esito di un lungo processo di giuridicizzazione  e l’effetto di un complesso sviluppo assiologico  , attraverso cui le diverse tradizioni culturali del Paese si sono progressivamente integrate, sino alla definitiva trascrizione nel testo costituzionale del relativo principio valoriale; una volta giuridicizzato, questo reca così la pluralità dei significati accordati nel corso della relativa evoluzione storica, come pure nella successiva e vigente attuazione  . I sistemi costituzionali, del resto, non creano le proprie regole dal nulla, bensì recepiscono e formalizzano in documenti scritti i valori di un popolo, ove ritenuti oramai condivisi e fondanti le ragioni dello stare insieme; di talché può ben ripetersi che ogni Costituzione rappresenta lo “specchio del patrimonio culturale” del popolo preso in considerazione .

Da tale punto di vista, il riconoscimento costituzionale del principio di solidarietà segna una svolta storica e culturale, prima ancora che giuridica, rispetto ai precedenti sistemi; una svolta che caratterizza il sistema italiano fra quelli più innovativi e completi del secondo dopoguerra. Muovendo dalla centralità della persona umana 6 , intesa – secondo la felice espressione di Giorgio La Pira in Assemblea Costituente – quale “pietra d’angolo” dell’intero edificio costituzionale , il principio di solidarietà condiziona le dinamiche del potere pubblico, del potere privato e delle libertà individuali, rendendo le stesse, a seconda delle rispettive competenze e situazioni giuridiche, sempre più prossime alle complessive necessità del singolo, finalmente colto nella propria irripetibile concretezza e unicità. Proprio l’attenzione resa verso un concetto di persona umana inserito nella concretezza del divenire costituzionale e non determinato in modo astrattamente aprioristico, costituisce, dunque, il tratto caratteristico del modello di convivenza sociale e di impianto statale prefigurato dal Costituente.

Attraverso il riconoscimento del principio di solidarietà, tanto i rapporti economico-sociali, quanto quelli politico-istituzionali, quanto, finanche, quelli etico-relazionali ricevono ora un’inedita conformazione, cogliendo il singolo nella specificità e nella molteplicità dei propri complessivi bisogni. Le disuguaglianze individuali e collettive, per tale via, piuttosto che costituire motivo di impedimento personale e di disgregazione sociale, divengono causa di intervento dei poteri pubblici e di partecipazione dei privati. Il tutto, secondo una linea che concorre a favorire l’integrazione delle persone nella vita dello Stato e della comunità sociale, consentendo “quel minimo di omogeneità senza il quale la vita politica si ridurrebbe al «bellum omnium contra omnes» di hobbesiana memoria” 8 . E così, la storica frattura fra Stato e società civile, che replicava al proprio interno la più generale tensione fra eguaglianza e libertà, può trovare le ragioni per una ricomposizione politica e istituzionale: la prima, nella perseguita unità del popolo 9 ; la seconda, nel riconoscimento della “Repubblica” quale insieme dei soggetti che danno vita storica all’ordinamento 10 e, dunque, quale contenitore giuridico dei rapporti di solidarietà che intercorrono tra la persona, le formazioni sociali e gli apparati istituzionali pubblici, ovvero – ancor più suggestivamente – quale “trama di un ordine sociale che si è scelto

di declinare a partire dalle potenzialità morali” della persona e non, invece, dalle strutture coercitive dei poteri pubblici 11. A ben vedere, l’attenzione rivolta verso la concretezza della condizione umana non è l’unico tratto distintivo connesso al riconoscimento costituzionale del principio di solidarietà. La conseguita centralità della persona, colta nella relazionalità della propria consistenza, si riflette pure in una concezione della solidarietà più dinamica e flessibile di quella apprezzata sino all’ultimo decennio del secolo trascorso; una concezione non solamente tesa a cogliere e favorire la storicità delle vicende umane nei limiti del minimo garantito, ma proiettata altresì a provvedere alle complessive necessità del singolo oltre la misura giuridicamente prefissata e, finanche, al di là di quella eticamente dovuta. Non che i doveri giuridici e i vincoli etici non rientrino in una dinamica solidale 12; essi, tuttavia, non la esauriscono. Residua un ampio margine di bisogno, eccedente quello coperto dalla soglia di garanzia assicurata dall’intervento del potere pubblico, ovvero dall’adempimento dei doveri privati, che solitamente resta relegato in una sfera ritenuta giuridicamente irrilevante; una sfera dove operano quei comportamenti individuali o associati, spontanei e liberali, non pressati dalla minaccia di una sanzione giuridica o etica e, nondimeno, essenziali per la piena e infungibile soddisfazione del bisogno medesimo.