Prestazioni occasionali: nuovi voucher per settore agricoltura, turismo e enti locali

Da anni si parla di prestazioni occasionali, le quali sono state regolamentate con la legge 96/2017, che di fatto li ha introdotti in sostituzione dei vecchi voucher, introducendo il contratto di prestazione occasionale per le imprese e il libretto di famiglia per i lavori saltuari in ambito familiare. Nel momento in cui è avvenuta la conversione in legge del decreto dignità, pare siano state apportate delle modifiche significative alla normativa già esistente in materia di prestazioni occasionali. Nello specifico, le novità contenute nell’articolo 2 bis DL 87/2018 riguarderebbero nello specifico l‘utilizzo dei PrestO in agricoltura, ma anche nel settore del turismo e negli enti locali. Quindi sostanzialmente le prestazioni occasionali, potrebbero essere utilizzate anche in questi settori innovativi come ad esempio l’agricoltura, ma anche le aziende alberghiere, le strutture ricettive e presso gli enti locali. Ma vediamo più nello specifico le novità introdotte proprio dall’articolo 2 bis DL 87/2018, in sede di conversione con la legge 96 2018, che ha modificato la normativa esistente sulle prestazioni occasionali in agricoltura con decorrenza a partire dal 12 agosto 2018.

Sostanzialmente le novità riguarderebbero le informazioni Da fornire in fase di registrazione online, da parte del prestatore di lavoro e tutte le dichiarazioni riguardanti le prestazioni. La Modifica riguarderebbe le dichiarazioni della prestazione occasionali che ricordiamo sono delle comunicazioni obbligatorie e che adesso dovranno riguardare una prestazione lavorativa occasionale che si svolge in massimo 10 giorni consecutivi, mentre precedenza era il limite fissato a 3 giorni, oltre i quali bisognava effettuare comunicazione on line.

Un’altra modifica pare riguardi, come già abbiamo anticipato, le informazioni che il prestatore in agricoltura deve fornire al momento della registrazione sul sito ufficiale dell’INPS. Il prestatore dovrà infatti in fase di registrazione dichiarare se si tratta di studente under 25, pensionato, disoccupato oppure percettore di reddito di inclusione o di qualsiasi altro sostegno al reddito. Oltre sempre in fase di registrazione, il prestatore dovrà certificare di non essere iscritto negli elenchi dei Lavoratori agricoli nell’anno precedente. Per quanto riguarda invece le novità riguardanti le prestazioni occasionali nel turismo, Per venire incontro alle esigenze delle piccole delle medie imprese, sono state apportate delle novità molto interessanti.

Parliamo ovviamente di strutture ricettive e alberghi del settore turismo e le novità riguarderebbero le comunicazioni delle prestazioni occasionali e i limiti dimensionali dell’azienda che utilizza.  Tra le due, la novità più importante risulterebbe essere quella riguardante i limiti dimensionali dell’azienda che utilizza il sistema delle prestazioni occasionali. Queste non possono essere utilizzate dalle aziende con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, tuttavia il decreto dignità modifica questa norma ed aumenta il limite ad 8, per le aziende alberghiere e anche le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, nel caso i prestatori siano pensionati, disoccupati e studenti under 25, oppure percettori di Rei o di altro sostegno al reddito. La condizione del prestatore dovrà essere certificata sempre in fase di registrazione, da parte dello stesso prestatore per l’arco temporale fino a 10 giorni e non più a 3.